Prof. avv. NICOLA CRISCI
Docente f.r. di Diritto del Lavoro nell’Università degli Studi di Salerno
CONCILIAZIONI : Il diritto alla gestione dei consulenti del lavoro
I. Conciliazioni: il diritto alla gestione dei consulenti del lavoro è il tema scelto
con il presidente Alberico Capaldo in un momento transitorio della disciplina e
persino in attesa della pubblicazione di un supplemento
ordinario della Gazzetta ufficiale delle Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo
civile.
Questa nuova legge (giugno 2009), con
l’articolo 60 “DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI MEDIAZIONE E DI CONCILIAZIONE
DELLE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI” avrà attuazione entro sei mesi dalla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e alla quale intendiamo dedicare una
preliminare analisi costruttiva e propositiva anche se provvisoria, con
particolare attenzione ai profili sostanziali e processuali della consulenza
del lavoro alla ricerca di un nuovo modello normativo, sia nell’area stragiudiziale o precontenziosa che giudiziaria.
Il problema, forse come per il
passato, è almeno tendenzialmente tendente alla filosofia politica della
deflazione dei procedimenti pendenti civili, penali, tributari, individuali,
amministrativi e per i quali purtroppo abbiamo il primo posto nelle condanne
per la violazione del principio costituzionale e della dichiarazione dei
diritti dell’uomo sulla durata degli stessi.
II. Ricordiamo
il numero di cause pendenti e la durata media dei giudizi per i tipi di
processo (Fonte: Elaborazione del SOLE
24Ore su dati ricavati dalle relazioni per l’inaugurazione dell’anno
giudiziario 2009, il SOLE 24ORE. 9 marzo 2009, 1).
CIVILE
PENALE
Cause pendenti
Cause pendenti
4.285.000
3.262.000
Durata primo e secondo grado Durata primo e
secondo grado
6 anni e 8 mesi 3
anni e 2 mesi
LAVORO TRIBUTARIO
Cause pendenti
Cause pendenti
1.140.000
641.349
Durata primo e secondo grado Durata primo e
secondo grado
4 anni e sette mesi
3 anni e 10 mesi
AMMINISTRATIVO
Cause pendenti
678.690
Durata primo e secondo grado
8 anni e 7 mesi
III. La
disciplina plurinormativa del sistema italiano delle conciliazioni tra
giustizia ordinaria e giustizia alternativa (conciliazioni, giudiziaria,
strag., mediazioni, arbitrati, ADR) non ha un monitoraggio nell’iter e nei risultati della trattazione
delle controversie in materia. Questo emerge dalle relazioni statistiche del Ministero del
lavoro, dell’Economia e della Giustizia e delle Finanze. Le relazioni annuali
per l’inaugurazione dell’Anno Giudiziario, dei presidenti delle corti
d’appello, privilegiando le solite motivazioni dell’arretrato, della carenza
degli organici dei magistrati ordinari e del personale amministrativo e
sottolineano con critica le proposte di
riforma del Parlamento.
Sia consentito anticipare una
proposta urgente al Governo delegato con l’art. 60, di un preventivo monitoraggio per la prevista riforma attuativa in materia di
conciliazioni e di mediazione.
Il Parlamento ha certamente
dimostrato di conoscere l’attuale discutibile gestione delle controversie
civili e commerciali nelle realtà quotidiane, come per esempio per la
trattazione delle stesse presso le commissioni provinciali di conciliazione le
convocazioni vengono fissate raramente entro i 60 giorni e persino entro un
anno (Direzione provinciale del lavoro di Roma).
Almeno i consulenti del lavoro, con i
loro organismi nazionali, devono avvertire che la riforma può risolvere
problematiche attuali con determinati contributi di documentazione di ricerche
da sottoporre al Governo e alle competenti commissioni parlamentari al fine di
proclamare il “loro diritto alla gestione in materia di mediazione e di
conciliazione delle controversie civili e commerciali”.
Cambia la “consulenza” ed i
consulenti?
IV. Vi è un discutibile
(ed in effetti discusso) quadro normativo
in materia di conciliazioni, di mediazioni e di arbitrati. Un quadro
normativo in evoluzione, con una legislazione di sostegno in particolare per le
“procedure previste dai contratti e accordi collettivi”, anche per le categorie
imprenditoriali, ma con una marcata tendenza alla sindacalizzazione delle
stesse procedure alternative delle controversie di lavoro.
Nell’attendere i decreti legislativi attuativi
della riforma è opportuno ricordare alcuni importanti istituti processuali:
premesso che il principio generale processuale delle controversie individuali
di lavoro viene richiamato in materia di locazione e di comodato di immobile
urbano e quelli di affitto di aziende, per i contratti in materia agraria, di
sub-forniture nelle attività produttive, dei diritti dei consumatori e degli
utenti, in materia societaria, in materia civile e commerciale di class action, in materia di mediazione
di separazione dei coniugi, di conciliazione amministrativa, in materia di
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, del giudice di pace, del
consulente tecnico, del giudice istruttore, in appello, sulle spese nel
processo, di controversie per infortunistica stradale, di onorari per
prestazioni giudiziali vi sono specifiche discipline.
In materia di controversie di lavoro e di previdenza e
di assistenza obbligatorie segnaliamo e rinviamo alle specifiche disposizioni
processuali con relativa normativa del tentativo obbligatorio di conciliazione,
anche differenziato tra lavoro pubblico e lavoro privato contrattualizzato, di
arbitrato irrituale o libero previsto
dai contratti collettivi di lavoro, per discriminazione di sesso, per il
licenziamento, per sanzioni disciplinari, conciliazione monocratica,
conciliazione sindacale e in tema di servizi pubblici essenziali.
In particolare, richiamando la
conciliazione amministrativa, segnaliamo la rilevanza dei procedimenti
amministrativi nelle controversie in materia di previdenza e assistenza
obbligatoria.
V. Da quanto
innanzi sommariamente esposto, è vigente in Italia, tra discipline pubbliche e
private, un sistema plurinormativo e conseguentemente disarticolato complesso e
problematico, ed in materia di controversie individuali, plurime e collettive
di lavoro, vi è una marcata tendenza alla sindacalizzazione delle stesse
procedure alternative, anche con vuoti normativi in tema dei requisiti dei
cosiddetti conciliatori: ad esempio, componenti delle commissioni provinciali
di conciliazione, di certificazione, ecc. e dei cosiddetti mediatori in tema di
arbitrati irrituali.
VI. E’ da
augurarsi che nell’attuazione della Delega venga superata l’attuale pluralità
degli ordinamenti vigenti, almeno prevedendo principi generali, rispettando i
principi costituzionali emergenti da sentenze e ordinanze della Corte
Costituzionale.
Occorre rivedere puntualmente e
globalmente le separate normative, persino, per
settoriali materie, ritenendo che ripetuti contrasti giurisprudenziali
sono condizionati in verità da maldestre e superficiali letture delle
fattispecie.
Soprattutto in sede di tentativi obbligatori, anche volontari o convenzionali, di conciliazione, sia di controversie
individuali plurime e collettive che amministrative e giudiziali, occorre
normativamente costruire in ogni sede provinciale e di circondario, un
possibile efficiente e sostenibile nuovo
modello normativo di giustizia alternativo.
Per i sistemi odierni vi è
proliferazione, persino prescindendo dall’indisponibilità dei diritti
inderogabili dei lavoratori, dipendenti e/o autonomi e parasubordinati.
Sorprendente la pubblicità a mezzo stampa da parte di società, associazioni o
comitati, con sommersa gestione economica dell’attività di consulenza.
Queste sommarie considerazioni e
riflessioni, in questo nostro incontro, intendono ancora una volta, sollecitare
l’attenzione dei consulenti del lavoro per svegliare i loro organismi nazionali
affinché partecipino con elaborati e opportuni documenti alla discussione in
corso sull’attuazione della legge in materia.
VIII. A questo
punto nel contesto della rivoluzione tecnologica in corso, può essere posta la
domanda: è cambiata la consulenza, in generale e per materia, oggi? Sta
cambiando. Ed il Governo ed il Parlamento, almeno, hanno avvertito che il nuovo
avanza e travolge persino gli attuali modelli delle attività professionali.
Alla luce di questi interrogativi è
pacifico che i professionisti, normativamente coinvolti nell’attività di
consulenza al presente, che è
transitorio, mentre il futuro è
prossimo, devono porsi questa domanda: se cambia il sistema di consulenza
soprattutto in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie e/o
volontarie, per i consulenti del lavoro, rileggendo la loro specifica normativa
sull’attività professionale devono (o non devono) ignorare il cambiamento,
devono chiedere una riforma della nozione-definizione con specificazione delle loro funzioni professionali?
Ad esempio, un’idea: per il futuro con una motivata riforma, anche
se già diffusa nelle libere attività, potrebbe proporsi un albo per ordini di consulenti aziendali.
Questa proposta, della quale abbiamo
discusso ripetutamente con il presidente Capaldo, è in relazione al titolo del Convegno per
sottolineare, ancora una volta, “il diritto
alla gestione del consulente del lavoro alle conciliazioni”, a tutte le
conciliazioni già previste, e sommariamente innanzi elaborate, nella loro
articolazione sostanziale e processuale.
IX. Con questa
nostra conversazione intendiamo coinvolgervi con contributi teorici, ma
soprattutto pratici sperimentali
scaturenti dalla vostra quotidiana personale attività professionale.
Per noi è chiaro che i consulenti del
lavoro oggi vivono in un limbo persino la loro condizione esistenziale di
professionista.
Non abbiamo spazio per la trattazione
di altri profili in materia di conciliazione, di mediazione e di arbitrati
rituali e irrituali, cioè di giustizia
alternativa anche per non provocare la “gelosia” dei magistrati togati, per
questa ragione, proponiamo al presidente Capaldo una giornata o più giornate
dedicate soltanto alle tematiche segnalate.
Almeno per il momento non ci
soffermiamo sulle previsioni sui decreti legislativi attuativi.
Siamo costretti a segnalarvi che il
citato articolo 60 della riforma del
processo del lavoro, con Delega al Governo in materia di mediazione e di
conciliazione delle controversie civili e commerciali, con il comma III,
indica principi e criteri direttivi con ben 17 lettere dalla lettera A alla S
e, sempre per ragioni temporali, vi sollecitiamo la rilettura dello stesso
articolo invitandovi, già in questo
incontro, a segnalarci con quesiti scritti operativi contributi di idee e di
prassi.
Abbiamo individuato, solo
sommariamente, alcuni profili di costituzionalità e auspicato la rivisitazione
del pluralismo normativo, per una realizzazione della semplificazione di un modello di interdisciplinarietà normativa
della Giustizia alternativa.
Considerato di non avervi intrattenuto con questa conversazione sulle
relative problematiche a Vostra conoscenza, ed in parte sugli orientamenti
della giurisprudenza del lavoro in particolare, sia consentito consigliarvi la
lettura attenta del fatto con la motivazione della stessa, spesso ripetitiva,
della Corte Suprema di Cassazione.
Un grazie per la vostra cortese attenzione.