Prof. avv. NICOLA CRISCI

Docente f.r. di Diritto del Lavoro nell’Università degli Studi di Salerno

 

CONCILIAZIONI : Il diritto alla gestione dei consulenti del lavoro

 

I. Conciliazioni: il diritto alla gestione dei consulenti del lavoro è il tema scelto con il presidente Alberico Capaldo in un momento transitorio della disciplina e persino in attesa della pubblicazione di un supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale delle Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

Questa nuova legge (giugno 2009), con l’articolo 60 “DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI MEDIAZIONE E DI CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI” avrà attuazione entro sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e alla quale intendiamo dedicare una preliminare analisi costruttiva e propositiva anche se provvisoria, con particolare attenzione ai profili sostanziali e processuali della consulenza del lavoro alla ricerca di un nuovo modello normativo, sia nell’area stragiudiziale o precontenziosa che giudiziaria.

Il problema, forse come per il passato, è almeno tendenzialmente tendente alla filosofia politica della deflazione dei procedimenti pendenti civili, penali, tributari, individuali, amministrativi e per i quali purtroppo abbiamo il primo posto nelle condanne per la violazione del principio costituzionale e della dichiarazione dei diritti dell’uomo sulla durata degli stessi.

 

II. Ricordiamo il numero di cause pendenti e la durata media dei giudizi per i tipi di processo (Fonte: Elaborazione del SOLE 24Ore su dati ricavati dalle relazioni per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2009, il SOLE 24ORE. 9 marzo 2009, 1).

 

CIVILE                                                                    PENALE

Cause pendenti                                                         Cause pendenti

4.285.000                                                                   3.262.000

Durata primo e secondo grado                                 Durata primo e secondo grado                                                            

 6 anni e 8 mesi                                                          3 anni e 2 mesi

 

 

 

LAVORO                                                          TRIBUTARIO

Cause pendenti                                                          Cause pendenti

1.140.000                                                                   641.349

Durata primo e secondo grado                                 Durata primo e secondo grado

4 anni e sette mesi                                                     3 anni e 10 mesi

 

 

 

AMMINISTRATIVO

Cause pendenti

678.690

Durata primo e secondo grado

8 anni e 7 mesi

 

III. La disciplina plurinormativa del sistema italiano delle conciliazioni tra giustizia ordinaria e giustizia alternativa (conciliazioni, giudiziaria, strag., mediazioni, arbitrati, ADR) non ha un monitoraggio nell’iter e nei risultati della trattazione delle controversie in materia. Questo emerge dalle  relazioni statistiche del Ministero del lavoro, dell’Economia e della Giustizia e delle Finanze. Le relazioni annuali per l’inaugurazione dell’Anno Giudiziario, dei presidenti delle corti d’appello, privilegiando le solite motivazioni dell’arretrato, della carenza degli organici dei magistrati ordinari e del personale amministrativo e sottolineano con  critica le proposte di riforma del Parlamento.

Sia consentito anticipare una proposta urgente al Governo delegato con l’art. 60, di un preventivo monitoraggio per la prevista riforma attuativa in materia di conciliazioni e di mediazione.

Il Parlamento ha certamente dimostrato di conoscere l’attuale discutibile gestione delle controversie civili e commerciali nelle realtà quotidiane, come per esempio per la trattazione delle stesse presso le commissioni provinciali di conciliazione le convocazioni vengono fissate raramente entro i 60 giorni e persino entro un anno (Direzione provinciale del lavoro di Roma).

Almeno i consulenti del lavoro, con i loro organismi nazionali, devono avvertire che la riforma può risolvere problematiche attuali con determinati contributi di documentazione di ricerche da sottoporre al Governo e alle competenti commissioni parlamentari al fine di proclamare il “loro diritto alla gestione in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali”.

Cambia la “consulenza” ed i consulenti?

 

IV. Vi è un discutibile (ed in effetti discusso) quadro normativo in materia di conciliazioni, di mediazioni e di arbitrati. Un quadro normativo in evoluzione, con una legislazione di sostegno in particolare per le “procedure previste dai contratti e accordi collettivi”, anche per le categorie imprenditoriali, ma con una marcata tendenza alla sindacalizzazione delle stesse procedure alternative delle controversie di lavoro.

 Nell’attendere i decreti legislativi attuativi della riforma è opportuno ricordare alcuni importanti istituti processuali: premesso che il principio generale processuale delle controversie individuali di lavoro viene richiamato in materia di locazione e di comodato di immobile urbano e quelli di affitto di aziende, per i contratti in materia agraria, di sub-forniture nelle attività produttive, dei diritti dei consumatori e degli utenti, in materia societaria, in materia civile e commerciale di class action, in materia di mediazione di separazione dei coniugi, di conciliazione amministrativa, in materia di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, del giudice di pace, del consulente tecnico, del giudice istruttore, in appello, sulle spese nel processo, di controversie per infortunistica stradale, di onorari per prestazioni giudiziali vi sono specifiche discipline.

In materia  di controversie di lavoro e di previdenza e di assistenza obbligatorie segnaliamo e rinviamo alle specifiche disposizioni processuali con relativa normativa del tentativo obbligatorio di conciliazione, anche differenziato tra lavoro pubblico e lavoro privato contrattualizzato, di arbitrato irrituale  o libero previsto dai contratti collettivi di lavoro, per discriminazione di sesso, per il licenziamento, per sanzioni disciplinari, conciliazione monocratica, conciliazione sindacale e in tema di servizi pubblici essenziali.

In particolare, richiamando la conciliazione amministrativa, segnaliamo la rilevanza dei procedimenti amministrativi nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria.

 

V. Da quanto innanzi sommariamente esposto, è vigente in Italia, tra discipline pubbliche e private, un sistema plurinormativo e conseguentemente disarticolato complesso e problematico, ed in materia di controversie individuali, plurime e collettive di lavoro, vi è una marcata tendenza alla sindacalizzazione delle stesse procedure alternative, anche con vuoti normativi in tema dei requisiti dei cosiddetti conciliatori: ad esempio, componenti delle commissioni provinciali di conciliazione, di certificazione, ecc. e dei cosiddetti mediatori in tema di arbitrati irrituali.

 

VI. E’ da augurarsi che nell’attuazione della Delega venga superata l’attuale pluralità degli ordinamenti vigenti, almeno prevedendo principi generali, rispettando i principi costituzionali emergenti da sentenze e ordinanze della Corte Costituzionale.

Occorre rivedere puntualmente e globalmente le separate normative, persino, per  settoriali materie, ritenendo che ripetuti contrasti giurisprudenziali sono condizionati in verità da maldestre e superficiali letture delle fattispecie.

Soprattutto in sede di tentativi obbligatori, anche volontari o convenzionali, di conciliazione, sia di controversie individuali plurime e collettive che amministrative e giudiziali, occorre normativamente costruire in ogni sede provinciale e di circondario, un possibile efficiente e sostenibile nuovo modello normativo di giustizia alternativo.

Per i sistemi odierni vi è proliferazione, persino prescindendo dall’indisponibilità dei diritti inderogabili dei lavoratori, dipendenti e/o autonomi e parasubordinati. Sorprendente la pubblicità a mezzo stampa da parte di società, associazioni o comitati, con sommersa gestione economica dell’attività di consulenza.

Queste sommarie considerazioni e riflessioni, in questo nostro incontro, intendono ancora una volta, sollecitare l’attenzione dei consulenti del lavoro per svegliare i loro organismi nazionali affinché partecipino con elaborati e opportuni documenti alla discussione in corso sull’attuazione della legge in materia.

 

VIII. A questo punto nel contesto della rivoluzione tecnologica in corso, può essere posta la domanda: è cambiata la consulenza, in generale e per materia, oggi? Sta cambiando. Ed il Governo ed il Parlamento, almeno, hanno avvertito che il nuovo avanza e travolge persino gli attuali modelli delle attività professionali.

Alla luce di questi interrogativi è pacifico che i professionisti, normativamente coinvolti nell’attività di consulenza al presente, che è transitorio, mentre il futuro è prossimo, devono porsi questa domanda: se cambia il sistema di consulenza soprattutto in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie e/o volontarie, per i consulenti del lavoro, rileggendo la loro specifica normativa sull’attività professionale devono (o non devono) ignorare il cambiamento, devono chiedere una riforma della nozione-definizione con specificazione delle loro funzioni professionali?

Ad esempio, un’idea: per il futuro con una motivata riforma, anche se già diffusa nelle libere attività, potrebbe proporsi un albo per ordini di consulenti aziendali.

Questa proposta, della quale abbiamo discusso ripetutamente con il presidente Capaldo,  è in relazione al titolo del Convegno per sottolineare, ancora una volta, “il diritto alla gestione del consulente del lavoro alle conciliazioni”, a tutte le conciliazioni già previste, e sommariamente innanzi elaborate, nella loro articolazione sostanziale e processuale.

 

IX. Con questa nostra conversazione intendiamo coinvolgervi con contributi teorici, ma soprattutto pratici sperimentali scaturenti dalla vostra quotidiana personale attività professionale.

Per noi è chiaro che i consulenti del lavoro oggi vivono in un limbo persino la loro condizione esistenziale di professionista.

Non abbiamo spazio per la trattazione di altri profili in materia di conciliazione, di mediazione e di arbitrati rituali e irrituali, cioè di giustizia alternativa anche per non provocare la “gelosia” dei magistrati togati, per questa ragione, proponiamo al presidente Capaldo una giornata o più giornate dedicate soltanto alle tematiche segnalate.

Almeno per il momento non ci soffermiamo sulle previsioni sui decreti legislativi attuativi.

Siamo costretti a segnalarvi che il citato articolo 60 della riforma del processo del lavoro, con Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali, con il comma III, indica  principi e criteri direttivi con ben 17 lettere dalla lettera A alla S e, sempre per ragioni temporali, vi sollecitiamo la rilettura dello stesso articolo  invitandovi, già in questo incontro, a segnalarci con quesiti scritti operativi contributi di idee e di prassi.

Abbiamo individuato, solo sommariamente, alcuni profili di costituzionalità e auspicato la rivisitazione del pluralismo normativo, per una realizzazione della semplificazione di un modello di interdisciplinarietà normativa della Giustizia alternativa.

Considerato di non avervi intrattenuto con questa conversazione sulle relative problematiche a Vostra conoscenza, ed in parte sugli orientamenti della giurisprudenza del lavoro in particolare, sia consentito consigliarvi la lettura attenta del fatto con la motivazione della stessa, spesso ripetitiva, della Corte Suprema di Cassazione.

Un grazie per la vostra cortese attenzione.